Con Risoluzione 8 aprile 2008, n. 137, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla presentazione di istanza di rimborso IVA da parte di un soggetto non residente che ha effettuato in Italia solamente operazioni con il meccanismo del “reverse charge” facoltativo e che successivamente abbia provveduto all’identificazione diretta ai sensi dell’articolo 35-ter, D.P.R. n. 633/72.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, il contribuente può presentare istanza di rimborso per l’imposta pagata sugli acquisti, ai sensi dell’art. 38-ter, D.P.R. n. 633/72, solo per il periodo antecedente la predetta identificazione: per le operazioni poste in essere successivamente a tale data, il contribuente dovrà porre in essere gli adempimenti ed esercitare il diritto alla detrazione secondo le modalità ordinarie.
Fonte: www.seac.it
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