Con Risoluzione 26 aprile 2007, n. 79, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento dell’IVA delle operazioni poste in essere da un soggetto straniero (società svizzera) che vende energia elettrica in Italia, prodotta, per essa, da una società italiana, utilizzando le materie prime acquistate in Italia dalla stessa società estera.
Tra le varie precisazioni, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il soggetto senza stabile organizzazione in Italia che effettua nel nostro territorio esclusivamente cessioni di gas ed energia elettrica, può richiedere il rimborso ai sensi dell’ottava Direttiva comunitaria, recepita nell’art. 38-ter, D.P.R. n. 633/1972.
Secondo l’Agenzia, infatti, nonostante tale disposizione non menzioni espressamente le cessioni di gas ed energia elettrica tra le operazioni attive che non precludono l’ottenimento del rimborso, è necessario interpretare la normativa nazionale alla luce del contenuto degli artt. 171 e 38 della Direttiva n. 2006/112/CEE che ammettono il rimborso anche in presenza di tali particolari operazioni.
Fonte: www.seac.it
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