Con Risoluzione 21 novembre 2008, n. 449, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al presupposto e al termine necessari per l’emissione della nota di variazione, di cui all’articolo 26, secondo comma, D.P.R. n. 633/1972, in caso di sequestro di beni aziendali che implichi la risoluzione del contratto tra due società per impossibilità sopravvenuta di eseguire le prestazioni.
A tal proposito, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che il commissionario può emettere nota di variazione dell’imponibile IVA e portare in detrazione l’imposta assolta, anche senza necessità della relativa dichiarazione, nonostante sia decorso più di un anno dall’emissione delle fatture, nel solo caso in cui non sia ancora decorso il termine ultimo di emissione della nota, coincidente con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla data di esecuzione del sequestro.
Fonte: www.seac.it
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