Con due distinte Risoluzioni 16 giugno 2008, n. 245 e 246, l’Agenzia delle Entrate, in risposta a delle istanze d’interpello, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile.
Con la Risoluzione n. 245, l’Agenzia ha precisato che il regime del reverse charge è ammesso solo per prestazioni relative a beni immobili, mentre non si applica ai servizi realizzati su strutture come navi o piattaforme marine galleggianti. Inoltre, si aggiunge che per i contratti di subappalto relativi a prestazioni d’installazione e manutenzione d’impianti antincendio (estintori), manichette o maschere, si applica tale regime solo se i materiali oggetto di manutenzione sono parte di un impianto installato su un immobile e la manutenzione interessa l’intero impianto.
Con Risoluzione n. 246, inoltre, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, nel settore dell’edilizia, l’attività di posa in opera dei materiali prodotti, in quanto accessoria rispetto alla fornitura, è soggetta ad Iva ordinaria. Diversamente, si applica il meccanismo del reverse charge qualora l’attività vada oltre la semplice posa in opera dei materiali prodotti, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma.
Fonte: www.seac.it
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