Con Risoluzione 21 febbraio 2008, n. 58, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile al particolare caso di ristrutturazione di fabbricato strumentale, successivamente trasformato in unità abitativa e ceduto come tale.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la cessione di immobili ad uso abitativo, risultanti da frazionamento e riaccatastamento di un immobile strumentale, se effettuata entro 4 anni dalla data di ultimazione della ristrutturazione, è imponibile ai fini IVA e non comporta la rettifica della detrazione. Diversamente, qualora la cessione dovesse avvenire oltre tale termine, l’operazione è esente ai fini IVA; il cedente deve quindi procedere alla rettifica della detrazione del tributo sostenuto per gli interventi di ristrutturazione.
Infine, l’Agenzia fa presente che in questo caso non opera l’indetraibilità oggettiva di cui all’art. 19-bis1, in quanto la ristrutturazione è stata realizzata su immobili strumentali per natura e solo successivamente destinati ad uso abitativo.
Fonte: www.seac.it
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