Con Risoluzione 15 dicembre 2008, n. 477, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria, elemento costitutivo ai fini dell’applicazione del trattamento di non imponibilità, può essere data con un qualunque documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.
A tal proposito, il documento di trasporto (Risoluzione n. 345/2007) è richiesto a titolo meramente esemplificativo in quanto il cedente che non si è occupato personalmente del trasporto della merce può non essere in grado di esibire il predetto documento.
Fonte: www.seac.it
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