Con Sentenza 14 gennaio 2009, n. 685, la Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso di una società a responsabilità limitata, ha stabilito che il progetto sull’acquisto di un ramo di azienda, di cui si è già comprato parte degli immobili, non qualifica la vendita come cessione d’azienda.
La Corte ha precisato che “l’esistenza di un progetto non è decisiva ai fini dell’individuazione della destinazione e della consistenza del complesso produttivo“, pertanto sugli immobili alienati è dovuta l’IVA e non l’imposta di registro.
Fonte: www.seac.it
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