NULL
Novità Iva
14 Gennaio 2006

Prestazioni mediche esenti da IVA

Scarica il pdf

L’Avvocato generale presso al Corte di Giustizia UE, nelle Conclusioni 15 dicembre 2005, relative ai procedimenti riuniti C-443/04 e C-444/04 afferma che è nella piena autonomia degli Stati membri definire le prestazione mediche che sono espressione della professione sanitaria, ai fini dell’esenzione IVA.

Nelle medesime Conclusioni, tuttavia, precisa anche che tali definizioni devono essere sufficientemente ampie da comprendere anche metodi alternativi e interdisciplinari che sono comunemente riconosciuti come prestazioni mediche (es.: omeopatia, terapia manuale, ecc.).

Fonte:  www.seac.it

 

Articoli correlati
6 Novembre 2025
Rimborsi chilometrici agli autonomi: se non documentati diventano reddito

...

6 Novembre 2025
Lavoro straordinario degli infermieri: chiarimenti sull’imposta agevolata del 5%

...

6 Novembre 2025
Donazione della nuda proprietà delle quote ai figli: quando è possibile l’esenzione dall’imposta

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto