Con Sentenza 30 dicembre 2008, n. 30499, la Corte di Cassazione si è espressa in merito ai termini di prescrizione dei rimborsi IVA UE.
Secondo i giudici, il diritto di rimborso dell’IVA versata dalla filiale italiana di una società con sede in uno Stato dell’Unione Europea, per i servizi resi in suo favore dalla stessa casa madre, è soggetto al termine di prescrizione di due anni (ai sensi dell’art. 21, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546/1992), anziché a quello decennale previsto per l’indebito oggettivo.
Quest’ultimo si applica, infatti, solo quando il pagamento non può ricollegarsi in alcun modo ad un rapporto tributario.
Fonte: www.seac.it
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