Con Risoluzione 3 ottobre 2008, n. 369, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza d’interpello, ha chiarito che per l’attribuzione della Partita IVA ai cittadini non residenti che svolgono attività economica sul nostro territorio non è necessario essere residenti ma è sufficiente il domicilio in Italia.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, pur in presenza della residenza all’estero, il domicilio in Italia è sufficiente per equiparare il soggetto al pari di un residente ai fini dell’imposizione fiscale.
Per il rilascio del numero di Partita IVA basta presentare il modello di inzio attività (Mod. AA9/9), indicando il proprio domicilio fiscale.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale