Con Sentenza 29 ottobre 2008, n. 25907, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso di operazioni a premio, ai fini della determinazione della base imponibile, il prezzo di acquisto degli oggetti dati in premio è rappresentato dal corrispettivo pagato da chi organizza l’evento, al netto della componente fiscale.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il corrispettivo deve essere inteso in senso civilistico senza considerare l’imposta da pagare.
Fonte: www.seac.it
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