NULL
Novità Iva
9 Maggio 2009

Note di variazione IVA: Risoluzione delle Entrate

Scarica il pdf

Con Risoluzione 5 maggio 2009, n. 120, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla corretta interpretazione dell’art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, relativo all’emissione delle note di variazione, nelle ipotesi di trasferimento del credito e del fallimento del debitore.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, ai fini fiscali, in caso di fallimento e procedure concorsuali, per i crediti ceduti pro – solvendo, l’emissione della nota di variazione in diminuzione dell’IVA può essere operata solo dal cedente, purché si sia insinuato nel passivo prima della cessione e non sia stato estromesso dalla procedura.

Ciò in quanto, nel rispetto delle regole comunitarie dettate ai fini IVA, è necessaria l’identità tra il soggetto che ha emesso la fattura originaria con il soggetto che ha emesso la nota di variazione in diminuzione dell’imposta.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
26 Giugno 2025
Il Decreto Fiscale 2025 è ufficialmente in vigore

Entrata in vigore e pubblicazioneÈ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del...

26 Giugno 2025
Anc: Pec amministratori, il termine non esiste, pertanto non può esserci proroga

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell'Associazione Nazionale...

26 Giugno 2025
Bonus edilizi 2025: chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate

Il 19 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 8, firmata dal...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto