NULL
Novità Iva
9 Maggio 2009

Note di variazione IVA: Risoluzione delle Entrate

Scarica il pdf

Con Risoluzione 5 maggio 2009, n. 120, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla corretta interpretazione dell’art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, relativo all’emissione delle note di variazione, nelle ipotesi di trasferimento del credito e del fallimento del debitore.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, ai fini fiscali, in caso di fallimento e procedure concorsuali, per i crediti ceduti pro – solvendo, l’emissione della nota di variazione in diminuzione dell’IVA può essere operata solo dal cedente, purché si sia insinuato nel passivo prima della cessione e non sia stato estromesso dalla procedura.

Ciò in quanto, nel rispetto delle regole comunitarie dettate ai fini IVA, è necessaria l’identità tra il soggetto che ha emesso la fattura originaria con il soggetto che ha emesso la nota di variazione in diminuzione dell’imposta.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
9 Maggio 2025
Contabilità analitica: ecco cosa sapere ed esempi pratici per i manager

Cos’è la contabilità analitica e perché è così importante? Si tratta di uno...

9 Maggio 2025
Apertura Partita IVA per guida turistica: costi, tasse e contributi

Come aprire Partita IVA per guida turistica? Quali sono i costi, le tasse ed i...

9 Maggio 2025
Nuove regole per i soggetti extra UE per operare nel Vies

L’Agenzia delle Entrate ha definito, con un provvedimento del 14 aprile 2025, le...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto