Dallo scorso 20 febbraio, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 18/2010 con cui è stata riformata la disciplina IVA, il luogo di utilizzazione del servizio rappresenta il principio per l’applicazione dell’IVA su noleggi e leasing di mezzi di trasporto.
La nuova disciplina, definendo tali prestazioni come “locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto”, introduce delle distinzioni in base al tipo di committente e alla durata del noleggio:
- committente soggetto passivo: ai sensi del nuovo art. 7-ter, D.P.R. n. 633/72, le prestazioni fanno riferimento al luogo in cui il committente opera. L’eccezione è rappresentata dal “noleggio a breve termine” (durata non superiore a 30 giorni) in quanto la prestazione è considerata territoriale qualora il mezzo sia consegnato in Italia (salvo utilizzo extra UE) oppure sia consegnato fuori dall’UE, ma utilizzato in Italia;
- committenti privato: ai sensi del nuovo art. 7-sexies, D.P.R. n. 633/72, la prestazione è territoriale rilevante in Italia se è resa da prestatore residente in Italia (salvo utilizzo extra UE) oppure se è resa da prestatore stabilito fuori dall’UE ma utilizzata nel territorio dello Stato. Nel caso di “noleggio a breve termine” si applica quanto disposto per i committenti soggetti passivi d’imposta.
Fonte: www.seac.it
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