Con Risoluzione 27 agosto 2009, n. 242, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’IVA ad esigibilità differita (di cui gode il consorzio quando fattura all’ente pubblico) non si estende alle prestazioni fornite dalle aziende consorziate al consorzio, in quanto tale regime rappresenta un’agevolazione soggettiva che non può essere applicata in via analogica a casi diversi da quelli espressamente previsti dalla norma (articolo 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972).
Qualora invece si verifichino tutte le condizioni previste dall’articolo 7, D.L. n. 185/2008 e dal Decreto 26 marzo 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche l’impresa consorziata può emettere fattura con esigibilità differita nei confronti del consorzio.
Fonte: www.seac.it
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