Con Sentenza 21 aprile 2009, n. 9383, la Corte di Cassazione ha stabilito che, relativamente alle cessioni di immobili non di lusso, non è possibile beneficiare dell’aliquota agevolata IVA, qualora l’immobile medesimo non sia in regola al momento della richiesta in tal senso indirizzata.
In particolare, per fruire dell’agevolazione richiamata è necessario che le opere siano iniziate previa licenza edilizia, in quanto solo a seguito del rilascio di tale concessione sorge in capo al richiedente il diritto al beneficio fiscale, e non è possibile far valere a tal fine la mera presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia (mai perfezionata).
Fonte: www.seac.it
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