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Novità Iva
27 Settembre 2010

Liquidazione IVA di gruppo ed operazione straordinaria di fusione per incorporazione

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 92 del 22 settembre 2010, ha fornito alcune importanti indicazioni riguardo all’applicazione della normativa in materia di liquidazione IVA di gruppo nel caso di operazione straordinaria di fusione per incorporazione.

L’Agenzia ha confermato che la regola generale è quella secondo la quale le società che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo perdono la disponibilità dei propri crediti o debiti IVA periodici che vengono trasferiti al gruppo e non possono essere autonomamente compensati o chiesti a rimborso.

Il legislatore, però, con la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha introdotto una deroga al principio generale: i soggetti che partecipano per la prima volta alla liquidazione IVA di gruppo non possono far confluire la loro eccedenza di credito derivante dal periodo d’imposta precedente, con la conseguenza che tale eccedenza resta definitivamente nella disponibilità del soggetto in capo al quale si è formata, che la può compensare orizzontalmente o chiedere a rimborso, se sussistono i relativi presupposti.

L’Agenzia ha, altresì, precisato che la norma in questione è stata introdotta al fine di evitare un uso distorto dello strumento dell’IVA di gruppo, consistente nell’acquisizione del controllo di soggetti in forte posizione creditoria al solo fine di utilizzare le eccedenze sussistenti in capo a tali soggetti per compensarle con le eccedenze debitorie del soggetto acquirente e delle società dallo stesso controllate.

 

 

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