Con Sentenza 5 maggio 2010, n. 10819, la Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata applicazione dell’IVA mediante la modalità del reverse charge va sanzionata “ordinariamente”, in quanto non integra una violazione meramente formale, anche nel caso in cui non ne derivi un debito per l’erario.
In attuazione dei principi statuiti dalla Corte di giustizia dell’Ue con la Sentenza C-95/07 (Ecotrade), i giudici della Suprema Corte hanno comunque ribadito l’esigenza di riconoscere il diritto alla detrazione dell’imposta, qualora siano stati rispettati gli obblighi sostanziali previsti dalla normativa IVA, anche se qualche obbligo formale risulta omesso.
Fonte: www.seac.it
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