Con Risoluzione 28 giugno 2007, n. 146, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello presentato dal Ministero della Difesa, si è espressa in merito alla rilevanza, ai fini IVA, della detrazione del 20% che l’appaltante opera nei confronti dell’appaltatore sui pagamenti in acconto come garanzia per l’adempimento, da parte di quest’ultimo, degli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dal CCNL.
L’Agenzia ritiene che, nonostante la particolare finalità di tale operazione, le somme accantonate dall’appaltante devono essere anch’esse assoggettate ad IVA. L’art. 13, D.P.R. n. 633/1972 dispone, infatti, che rientrano nella base imponibile IVA l’ammontare dei corrispettivi dovuti al prestatore.
Dette somme rappresentano, infatti, “comunque parte integrante della controprestazione dovuta all’appaltatore e, pertanto, la stessa non può essere scomputata ai fini della determinazione del corrispettivo della prestazione di servizi da assoggettare ad IVA“.
Fonte: www.seac.it
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