NULL
Novità Iva
20 Luglio 2007

La caparra trattenuta in caso di disdetta non sconta l’IVA

Scarica il pdf

Con Sentenza 18 luglio 2007 (procedimento C-277/05) la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto non imponibile ai fini IVA la caparra versata dal cliente al momento della prenotazione della camera e successivamente trattenuta dall’albergatore come risarcimento a seguito della disdetta della prenotazione.

Secondo la Corte di Giustizia, la somma trattenuta non costituisce il corrispettivo di una prestazione resa dall’albergatore ai propri clienti, bensì un importo forfetario a titolo di risarcimento per inadempimento contrattuale. Scopo della caparra, infatti, è quello di permettere alla parte che l’ha versata di sottrarsi all’obbligazione nascente dal contratto perdendo la somma corrisposta e, alla controparte di venir meno ai propri obblighi contrattuali restituendo il doppio della somma versata a titolo di caparra.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
25 Ottobre 2024
Bonus imprese prodotti energetici

Il bonus imprese prodotti energetici è un credito d’imposta che le imprese hanno...

25 Ottobre 2024
Correttivi decreto delega fiscale pubblicati

Il 6 agosto 2024 sono stati pubblicati i primi correttivi del decreto delega fiscale,...

25 Ottobre 2024
Nuovi codici per la definizione agevolata dei PVC

Definiti i nuovi codici per la definizione agevolata dei PVC verbali di constatazione ...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto