Con la Circolare n. 3 del 11 novembre 2010, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito dei chiarimenti riguardo alle numerose problematiche originate dalla vigenza di diverse tipologie di prelievo relative alla gestione dei rifiuti solidi urbani (TARSU, tariffa di igiene ambientale prevista dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 – TIA1, tariffa integrata ambientale prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – TIA2).
In particolare, nella Circolare è precisato che i regolamenti dei Comuni che hanno adottato il regime TARSU e TIA1 continuano ad avere efficacia fino a quando i Comuni stessi non dispongano facoltativamente di effettuare il passaggio alla TIA2 oppure fino a quando non venga emanato il regolamento previsto dal comma 6 dell’art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006 che obbligherebbe tutti i Comuni ad applicare la TIA2.
Di particolare rilevanza, inoltre, l’interpretazione affermata dal Ministero secondo la quale deve essere attribuita alla TIA1 la stessa natura giuridica della TIA2 e, quindi, non natura tributaria con conseguente assoggettamento ad IVA (con aliquota del 10%). Ciò in pieno contrasto con quanto riconosciuto dalle recenti sentenze della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato.
Ancora, nella Circolare è stabilito che la TIA1 può continuare ad essere riscossa dallo stesso soggetto che gestisce il servizio, senza che sia richiesto al soggetto medesimo alcun particolare adempimento, come, ad esempio, l’iscrizione in un albo.
Adempimenti particolari, infine, sono previsti per i Comuni della Regione Campania, per i quali il quadro normativo generale deve essere coordinato con le disposizioni di carattere eccezionale che sono intervenute per far fronte alla situazione di emergenza verificatasi in questi Comuni.
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