La Terza Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con riferimento al procedimento C-276/09, ha emesso, il 2 dicembre 2010, una sentenza rilevante in materia di applicazione dell’Iva nell’ambito del settore della telefonia mobile.
In particolare, la questione affrontata dalla Corte Europea in questa sentenza riguarda un’impresa inglese che fornisce servizi di telefonia mobile e che prevede per i propri clienti diverse modalità di pagamento delle fatture mensili. Per alcune di queste forme di pagamento, come la carta di credito o la carta di debito, l’assegno, il pagamento tramite un terzo che agisce in qualità di agente autorizzato a ricevere il pagamento (esempio, sportello di un ufficio postale) o il pagamento in contanti presso lo sportello di una banca, l’impresa applica un importo supplementare a titolo di spese separate di gestione del pagamento.
La Corte Europea è stata chiamata a stabilire se queste spese siano il corrispettivo di una prestazione di servizi distinta dalla fornitura di servizi di telecomunicazioni (se non vi fosse distinzione si dovrebbe applicare senza dubbio la stessa disciplina tributaria degli importi dovuti per la fornitura dei servizi di telefonia mobile) e se, in caso affermativo, ai sensi della normativa comunitaria (in particolare, l’art. 13, parte B, lett. d), punti 1 e 3 della Sesta Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 n. 77/388/CEE che prevede l’esenzione dall’Iva della negoziazione di crediti e delle operazioni relative a pagamenti e giroconti), siano da considerarsi esenti da Iva, come sostenuto dalla società inglese.
La Corte ha evidenziato come la messa a disposizione di un’infrastruttura che consenta di pagare le fatture mensili con diversi sistemi di pagamento non rappresenta una prestazione di servizi autonoma, oggetto di autonomo interesse da parte dei clienti. Inoltre, il ricevimento di un pagamento e la gestione di esso sono intrinsecamente connessi ad ogni prestazione di servizi a titolo oneroso.
In più, la circostanza che nel testo del contratto predisposto dall’impresa di telefonia mobile sia specificamente identificato un prezzo per il servizio finanziario e che tale prezzo venga indicato separatamente anche nelle fatture inviate ai clienti non determina, di per sé, il riconoscimento del carattere di autonomia dell’operazione.
Dal punto di vista del cliente, la prestazione di servizi di gestione dei pagamenti non è una prestazione distinta rispetto a quella relativa ai servizi di telecomunicazione. La conclusione che deve essere affermata è, quindi, quella secondo la quale, ai fini della riscossione dell’Iva, le spese supplementari fatturate dal prestatore di servizi di telecomunicazione ai suoi clienti, qualora questi paghino tramite determinate forme di pagamento, non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi distinta ed indipendente dalla prestazione di servizi principale, consistente nel fornire servizi di telecomunicazione.
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