NULL
Novità Iva
4 Aprile 2005

Inviti a comparire: inderogabilità del termine

Scarica il pdf

Con Sentenza n. 77/04, la CTP di Macerata ha precisato che il termine minimo di 15 giorni prescritto dall’art. 51, D.P.R. n. 633/1972 tra la comunicazione dell’invito a comparire che gli Uffici sono autorizzati a notificare al contribuente e la data prevista per la presentazione non è derogabile, nemmeno nel caso in cui il destinatario sia a conoscenza delle ragioni dell’invito.

Secondo i Giudici, il termine in argomento garantisce il fondamentale diritto del contribuente a predisporre le proprie difese, pertanto il suo mancato rispetto determina la nullità degli atti di contestazione conseguentemente emanati per sanzionare la mancata comparizione.

Fonte:  www.seac.it

Articoli correlati
31 Gennaio 2025
Rischio fiscale e cooperative compliance: chi certifica il controllo?

I professionisti autorizzati a rilasciare l’attestazione per il controllo del rischio...

31 Gennaio 2025
Rapporto Banca-Impresa: come ottimizzare il rapporto?

Rapporto banca-impresa: come ottimizzare il rapporto? Nel mondo odierno, il rapporto...

31 Gennaio 2025
Finanza agevolata: come semplificare lo sviluppo d’impresa e avviare nuovi progetti grazie ai finanziamenti

Finanza agevolata per l’azienda: come semplificare lo sviluppo dell’impresa ed...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto