Con Risoluzione 17 giugno 2008, n. 250, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’assoggettabilità all’IVA della tariffa di igiene ambientale (TIA).
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la suddetta tariffa è da considerarsi come corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e, di conseguenza, deve essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto (con aliquota agevolata al 10%).
La Risoluzione conferma l’orientamento dell’Agenzia in relazione all’imponibilità della TIA, nonostante la Sentenze della Corte di Cassazione n. 17526 del 2007 ne abbia sancito la natura tributaria.
Fonte: www.seac.it
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