Con Risoluzione 29 luglio 2008, n. 322, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla corretta interpretazione dell’art. 9, comma 1, n. 6, D.P.R. n. 633/1972 – regime di non imponibilità ai fini IVA, relativamente alle prestazioni di servizi rese nei porti.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la disposizione in esame trova applicazione anche con riferimento:
- alle prestazioni di servizi necessarie per assicurare lo sbarco e il reimbarco dei croceristi in transito nei porti commerciali (e non solo turistici);
- ai connessi servizi di security obbligatori per legge,
in quanto tali prestazioni, essendo direttamente riferibili al “movimento di persone”, rientrano nella previsione normativa di cui al n. 6) del comma 1 dell’art. 9.
Fonte: www.seac.it
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