NULL
Novità Iva
4 Agosto 2008

Imponibilità IVA e prestazioni di servizi rese nei porti: chiarimenti delle Entrate

Scarica il pdf

Con Risoluzione 29 luglio 2008, n. 322, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla corretta interpretazione dell’art. 9, comma 1, n. 6, D.P.R. n. 633/1972 – regime di non imponibilità ai fini IVA, relativamente alle prestazioni di servizi rese nei porti.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, la disposizione in esame trova applicazione anche con riferimento:

  • alle prestazioni di servizi necessarie per assicurare lo sbarco e il reimbarco dei croceristi in transito nei porti commerciali (e non solo turistici);
  • ai connessi servizi di security obbligatori per legge,

in quanto tali prestazioni, essendo direttamente riferibili al “movimento di persone”, rientrano nella previsione normativa di cui al n. 6) del comma 1 dell’art. 9.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
26 Aprile 2024
Equo compenso

Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla...

26 Aprile 2024
Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la riforma Irpef 2024

In data 6 febbraio 2024, l'Amministrazione espone le nuove disposizioni valide per il...

26 Aprile 2024
Contributi previdenziali complementari, il calcolo per l’ulteriore sgravio fiscale

L'attuazione della normativa presuppone che il lavoratore al suo primo impiego risieda...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto