Con Sentenza 7 settembre 2007, n. 18876, la Corte di Cassazione si è nuovamente espressa in merito alla fruibilità delle agevolazioni prima casa per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, costruito in violazione delle norme in materia edilizia.
La Corte, riprendendo quanto disposto dall’art. 46, Legge n. 47/1985, ha riaffermato il principio in base al quale, in caso di acquisto di immobile abusivo, per poter fruire delle suddette agevolazioni (nel caso di specie, dell’IVA ridotta al 4%) l’immobile deve essere condonato.
In mancanza del provvedimento di convalida definitivo, è comunque possibile ottenere l’agevolazione in via provvisoria. L’acquirente deve presentare, al momento della registrazione del contratto, copia della domanda o dell’autorizzazione in sanatoria presentata al Comune; inoltre, alla scadenza di ciascun anno, deve presentare all’Ufficio del registro, una dichiarazione attestante la pendenza della procedura per ottenere la sanatoria.
Fonte: www.seac.it
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