Con Risoluzione 16 dicembre 2008, n. 478, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza d’interpello, ha chiarito che al servizio di bike sharing non può essere applicata l’aliquota IVA agevolata del 10% prevista per le prestazioni di trasporto di persone alla Tab. A, Parte III, D.P.R. n. 633/72.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, tale servizio non è una prestazione di trasporto di persone ma si tratta di una prestazione generica e pertanto, il corrispettivo pagato dall’utilizzatore sconta l’aliquota ordinaria del 20%.
Fonte: www.seac.it
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