Con Risoluzione 4 febbraio 2008, n. 29, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’IVA versata dai gestori di discoteche e sale da ballo sulle consumazioni obbligatorie a seguito dell’applicazione del 20% in luogo del 10%, non può essere recuperata né con variazione in diminuzione, né attraverso istanza di rimborso.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, la riduzione dell’aliquota IVA al 10%, prevista per la somministrazione di alimenti e bevande, introdotta dal D.L. n. 223/2006, non autorizza i gestori di locali a chiedere il rimborso per le somme versate in passato con l’aliquota ordinaria al 20%, in quanto l’IVA non rappresenta per essi un costo.
Fonte: www.seac.it
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