Con Risoluzione 25 marzo 2009, n. 79/E, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’impresa manifatturiera, al fine di beneficiare dell’IVA ridotta del 10% per l’acquisto di energia elettrica e gas, deve svolgere un’attività indicata dalla classificazione Ateco 2007 e dalle note esplicative dell’Istat.
In particolare si tratta delle seguenti attività:
- lavorazione diretta dei materiali;
- subappalto di una parte della lavorazione dei materiali;
- subappalto dell’intera lavorazione dei materiali, mantenendo la proprietà ed i brevetti;
- conclusione delle lavorazioni subappaltate.
Fonte: www.seac.it
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