Con Risoluzione 1º dicembre 2008, n. 454, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al corretto trattamento IVA da applicarsi alle prestazioni di gestione di rifiuti speciali costituiti da materiale plastico di scarto.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, tali prestazioni sono da assoggettare all’IVA del 20%, in quanto non rientrano tra quelle di cui alla lett. g) comma 3, art. 184, D.Lgs n. 152/2006, alle quali si applica l’aliquota agevolata del 10%.
Inoltre, la cessione del materiale plastico di scarto può avvalersi del regime del “reverse charge“, a condizione che tale materiale sia qualificabile come rottame, ovvero non sia utilizzabile rispetto alla sua primitiva destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione.
Fonte: www.seac.it
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