Secondo l’Avvocato generale presso la Corte di Giustizia UE, la fornitura di un pacchetto software standard e il suo adattamento alle esigenze del cliente costituiscono un’unica operazione ai fini IVA, anche se in relazione alla consegna del software e al successivo servizio di adattamento le parti contraenti hanno pattuito distinti compensi e sono state emesse distinte fatture.
Questo il parere espresso nelle Conclusioni 12 maggio 2005, procedimento C-41/04, nelle quali viene evidenziato anche che, ai fini della territorialità dell’imposta, le prestazioni oggetto della causa rientrano tra quelle di "elaborazione di dati e fornitura di informazioni", soggette a tassazione nel Paese in cui è stabilita l’impresa committente.
Fonte: www.seac.it