Nel Procedimento pregiudiziale C-169/04, l’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito chiarimenti in merito all’esenzione IVA dei fondi comuni di investimento prevista dall’articolo 13, parte B, lettera d), n. 6, Sesta Direttiva.
In particolare nel documento viene stabilito che l’esenzione stabilita per i fondi comuni di investimento è applicabile anche ai servizi resi da soggetti diversi dalla società che amministra il fondo, se gli stessi risultano essenziali per la gestione del fondo stesso.
Fonte: www.seac.it