Con Sentenza 19 marzo 2007, n. 6487, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio, già espresso in precedenti pronunce, in base al quale, ai fini IVA, la consegna di una cambiale può essere giuridicamente equiparata ad un pagamento solamente se l’obbligazione di pagare è scaduta.
Se, al contrario, la cambiale non è venuta ancora a scadere, essa costituisce una semplice obbligazione di un futuro pagamento che non può essere equiparato all’effettivo versamento della somma in essa indicata; ciò vale indipendentemente dal fatto che la cambiale possa circolare oppure no.
Fonte: www.seac.it
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