Con Risoluzione 3 luglio 2008, n. 269, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello di alcune direzioni regionali, ha fornito chiarimenti su profili procedurali per il riconoscimento, ai fini dell’esenzione dall’IVA, degli organismi privati che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al paragrafo 3, Circolare 18 marzo 2008, n. 22.
L’Amministrazione finanziaria ha, infatti chiarito che:
- se gli istituti hanno ottenuto la “presa d’atto” in base alla previgente normativa, non è necessario un provvedimento di riconoscimento dell’esenzione IVA da parte dell’Amministrazione scolastica, in quanto già espresso; unica eccezione è rappresentata dall’esercizio di attività diversa da quella per la quale era stata rilasciata la presa d’atto;
- in caso di istituti che svolgono l’attività didattica e formativa in più regioni, l’ente interessato deve, invece, presentare l’istanza, ai fini del riconoscimento dell’esenzione IVA, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale.
Fonte: www.seac.it
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