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Novità Iva
28 Giugno 2008

Errata indicazione del codice attività prevalente: non è sanzionabile se corretto in UNICO

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Con Risoluzione 24 giugno 2008, n. 262, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti relativi alla indicazione dei codici di classificazione delle attività economiche, in seguito all’introduzione della nuova tabella ATECO 2007, adottata dall’Agenzia con provvedimento del 16 novembre 2007.

Si riportano di seguito le tematiche affrontate dalla Risoluzione in esame:

  • suddivisione del codice attività ed individuazione della prevalenza;
  • variazione del codice dell’attività prevalente;
  • modalità di indicazione dei codici delle attività non prevalenti;
  • sostituzione e comunicazione dei codici precedenti relativi alle attività non prevalenti.

Di particolare interesse il caso in cui dalla riclassificazione dell’attività prevalente derivino più codici Ateco 2007. In questo caso, l’Agenzia precisa che l’erronea indicazione del codice attività prevalente nella Comunicazione dati annuale IVA non è sanzionabile se viene correttamente indicato:

  • nella dichiarazione annuale Unico 2008, ovvero
  • nella dichiarazione annuale IVA 2008 presentata in via autonoma, od anche
  • nella dichiarazione di variazione dati.

 

Fonte:  www.seac.it

 

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