I contribuenti che hanno commesso errori o omissioni nella compilazione degli elenchi clienti e fornitori relativi al 2007 già trasmessi entro il 29 aprile 2008, possono sostituirli con quelli corretti, senza l’applicazione di alcuna sanzione, entro il 29 maggio 2008 previo annullamento degli elenchi già inviati.
Le altre violazioni in materia di elenchi clienti e fornitori, compresa l’omessa trasmissione, possono essere regolarizzate tramite il ravvedimento operoso (Circolare 3 ottobre 2007, n. 53/E): nel caso di elenco infedele, la sanzione è ridotta ad un quinto del minimo (euro 51,00), mentre nel caso dell’omissione, la sanzione è ridotta da un ottavo del minimo (euro 32,00).
Fonte: www.seac.it
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