Con Risoluzione 11 aprile 2008, n. 151, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza d’interpello, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla liquidazione IVA di gruppo alla luce delle novità introdotte dalla Finanziaria 2008.
L’Amministrazione finanziaria ha precisato che a decorrere dal 2008 i crediti IVA precedenti all’opzione per il gruppo sono utilizzabili in compensazione o rimborsabili solo dalla società che li ha generati. Fino al 2007, invece, le eccedenze IVA maturate dalle singole società prima dell’avvio del gruppo, dovevano essere obbligatoriamente trasferite alla controllante, che non poteva comunque utilizzarle in compensazione “orizzontale”.
Inoltre, si aggiunge che la compensazione da parte della controllante con Mod. F24 dell’eventuale credito IVA di gruppo risultante dai prospetti riepilogativi annuali della dichiarazione è invece sempre ammessa (sia prima che dopo le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008).
Fonte: www.seac.it
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