Con Sentenza 26 marzo 2009, n. 7268, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito che la dichiarazione IVA non sottoscritta dal contribuente è nulla ed insanabile, in quanto priva di un elemento essenziale per la produzione degli effetti che la legge le ricollega.
In proposito, risultano inapplicabili per analogia le norme relative alle dichiarazioni dei redditi, le quali prevedono la possibilità di sanare le irregolarità formali relative alle dichiarazioni non sottoscritte.
Ne deriva che l’Amministrazione finanziaria può operare l’accertamento induttivo dell’imposta, prescindendo dalle poste indicate in dichiarazione ed utilizzando presunzioni.
Fonte: www.seac.it
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