Con Sentenza n. 31/22/2008, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha stabilito che in assenza di presentazione della dichiarazione IVA o in presenza di irregolare annotazione delle fatture di acquisto sul registro, l’IVA relativa agli acquisti può essere legittimamente portata in detrazione.
La CTR Lazio, in applicazione dei principi di effettività e proporzionalità del diritto di portare in detrazione l’IVA previsti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, ha annullato l’accertamento fiscale dell’ufficio finanziario di Rieti, prevedendo l’irrogazione, a carico del contribuente, di sole sanzioni per le violazioni di carattere puramente formale.
La decisione, basata su profili di legittimità sostanziale, evidenzia che, nel caso in esame, pur mancando la dichiarazione annuale:
- la detrazione sugli acquisti è stata regolarmente compensata dal contribuente nelle liquidazioni periodiche;
- l’esame delle fatture coincide perfettamente con i dati contabili riscontrati nel supporto informatico verificato.
Fonte: www.seac.it
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