Con Circolare 19 maggio 2010, n. 25/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’IVA relativa alle spese di vitto e alloggio può essere dedotta ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, qualora non sia stata detratta per mancanza delle relative fatture (spese documentate da scontrino o ricevuta fiscale).
Con questo provvedimento si completano i chiarimenti resisi necessari dopo le modifiche occorse con il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, sulla detraibilità dell’IVA relativamente a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande non oggetto dell’attività di impresa.
Fonte: www.seac.it
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