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Novità Iva
29 Novembre 2010

Criteri per l’individuazione delle cessioni intracomunitarie. Sentenza della Corte di Giustizia Europea

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La Seconda Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il 18 novembre 2010, ha emesso, nel procedimento C-84/09, una sentenza con la quale ha fornito alcune importanti indicazioni riguardo alla corretta individuazione delle cessioni intracomunitarie.

La questione posta all’esame della Corte Europea ha ad oggetto l’interpretazione di alcune disposizioni della Direttiva del Consiglio 2006/112/CE relativa al sistema comune dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Si tratta di stabilire se, alla luce della normativa vigente, debba essere applicata l’IVA in Svezia sull’acquisto, da parte di un soggetto privato residente in Svezia, di una barca a vela nuova, acquisto effettuato in un altro Stato membro (Regno Unito). La barca, in particolare, come esposto dall’acquirente alla Commissione Tributaria svedese, dopo la consegna, sarà utilizzata nello Stato membro di cessione per un periodo di tre-cinque mesi per effettuare una navigazione di durata superiore a 100 ore, oppure sarà trasportata fuori del Regno Unito ed utilizzata in modo analogo in altri Stati membri dell’Unione Europea diversi comunque dalla Svezia. Infine, la barca proseguirà la navigazione fino ad arrivare in Svezia, sua destinazione finale.

In primo luogo, la Corte di Giustizia ha riconosciuto che la qualificazione di un’operazione quale cessione o acquisto intracomunitario non può dipendere dall’osservanza di un termine preciso entro il quale debba avere inizio o concludersi il trasporto del bene ceduto o acquisito dallo Stato membro di cessione allo Stato membro di destinazione.

Per poter qualificare l’operazione di acquisto di un mezzo di trasporto nuovo quale acquisto intracomunitario è necessario effettuare una valutazione complessiva di tutti gli elementi di fatto oggettivi rilevanti al fine di determinare se il bene acquistato abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato di cessione e, in caso affermativo, in quale Stato membro avrà luogo il suo consumo finale. Tra gli elementi che rilevano sicuramente vi sono: il luogo di immatricolazione e di utilizzo abituale del bene, il luogo del domicilio dell’acquirente, la presenza o l’assenza di legami dell’acquirente con lo Stato di cessione o con un altro Stato membro. Nel caso specifico assumono rilevanza anche lo Stato membro di bandiera ed il luogo nel quale la barca a vela sarà stazionata o ancorata.

Nel caso particolare dell’acquisto di un mezzo di trasporto nuovo bisogna, inoltre, tener conto delle intenzioni dell’acquirente al momento dell’acquisto, sempre che sostenute da elementi oggettivi. Inoltre, la Corte, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, ha affermato che non può esigersi che nell’acquisto intracomunitario il trasporto del mezzo di trasporto sia effettuato immediatamente dopo la sua cessione, che questo avvenga in modo ininterrotto e che il bene non venga in alcun modo utilizzato durante il trasporto. Se così fosse, infatti, il contribuente avrebbe la possibilità di scegliere lo Stato membro nel quale debba avvenire la tassazione e ciò in contrasto con le finalità della Direttiva comunitaria.

Ciò che rileva è stabilire, in base agli elementi suindicati, lo Stato membro nel quale avverrà l’utilizzazione finale e duratura del mezzo di trasporto perchè se diverso da quello di cessione si potrà parlare di cessione intracomunitaria e sarà lì che dovrà essere applicata l’IVA.

La questione ulteriore posta all’attenzione della Corte Europea è quella dell’individuazione del momento al quale deve darsi rilevanza per stabilire se un mezzo di trasporto oggetto di un acquisto intracomunitario sia nuovo, ossia, alla luce della normativa comunitaria, il mezzo sia stato ceduto entro tre mesi dalla prima immissione in servizio o abbia navigato per non oltre 100 ore. Si ricorda che la circostanza che il mezzo di trasporto sia nuovo, e non usato, determina che la cessione venga considerata come intracomunitaria anche se effettuata nei confronti di un soggetto non passivo d’imposta. Nella sentenza in questione viene precisato che il momento al quale deve farsi riferimento è quello in cui il diritto a disporre del bene come proprietario viene trasferito dal venditore all’acquirente (momento della cessione) e non il momento dell’arrivo nello Stato membro di destinazione.                 

 

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