Con due diverse Risoluzioni, entrambe datate 9 gennaio 2008, (n. 7 e n. 8), l’Agenzia delle Entrate ha fornito maggiori chiarimenti in materia di territorialità delle intermediazioni ai fini dell’applicazione dell’IVA, interpretando quanto disposto dall’art. 7, comma 4, lett. f-quinquies), D.P.R. n. 633/1972.
L’Agenzia afferma che i servizi di intermediazione da parte di agenti o mandatari italiani con poteri di rappresentanza non sono soggetti ad IVA in Italia se prestati nei confronti di committenti extracomunitari e l’operazione che forma oggetto della prestazione non è effettuato in Italia.
Al contrario le stesse intermediazioni sono soggette ad imposizione ai fini IVA, se effettuate nei confronti di committenti soggetti passivi in Italia.
Fonte: www.seac.it
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