Con Sentenza 13 novembre 2008, n. 27055, la Corte di Cassazione ha stabilito che la procedura relativa al recupero dell’IVA versata in eccedenza mediante conguagli con eventuali somme che si è tenuti a versare in anni successivi, è subordinata al rispetto delle modalità e delle cadenze indicate dalla Legge.
Secondo i giudici, infatti, il credito IVA deve essere inserito già nella dichiarazione dell’anno in cui si è costituito il credito medesimo.
Fonte: www.seac.it
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