Con Sentenza 22 settembre 2006, n. 20540, la Corte di Cassazione ha stabilito che agli enti ospedalieri non pubblici, non essendo sottoposti alla contabilità pubblica, anche se operanti nel settore sanitario si applica la regola generale stabilita dall’art. 6, comma 1, D.P.R. n. 633/72, in base alla quale l’IVA diviene esigibile al momento della consegna o spedizione dei beni e all’effettuazione del servizio.
La deroga stabilita dal comma 5, art. 6, per cui l’IVA relativa alle cessioni di beni diventa esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi nel caso di beni e servizi erogati da enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico e enti pubblici di assistenza e beneficienza va infatti collegata alla natura pubblica dei soggetti coinvolti nelle operazioni e non all’oggetto del contratto o alla causa economico-sociale dello stesso.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 3.10.2006
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