NULL
Novità Iva
1 Gennaio 1970

Corte di Cassazione: fatturazione differita solo per gli enti ospedalieri pubblici

Scarica il pdf

Con Sentenza 22 settembre 2006, n. 20540, la Corte di Cassazione ha stabilito che agli enti ospedalieri non pubblici, non essendo sottoposti alla contabilità pubblica, anche se operanti nel settore sanitario si applica la regola generale stabilita dall’art. 6, comma 1, D.P.R. n. 633/72, in base alla quale l’IVA diviene esigibile al momento della consegna o spedizione dei beni e all’effettuazione del servizio.

La deroga stabilita dal comma 5, art. 6, per cui l’IVA relativa alle cessioni di beni diventa esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi nel caso di beni e servizi erogati da enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico e enti pubblici di assistenza e beneficienza va infatti collegata alla natura pubblica dei soggetti coinvolti nelle operazioni e non all’oggetto del contratto o alla causa economico-sociale dello stesso.

Fonte:  www.seac.it
Articolo pubblicato in data 3.10.2006

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto