Con Risoluzione 9 gennaio 2005, n. 4, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che nessun beneficio in termini di esenzione IVA è applicabile ai canoni richiesti da una cooperativa a proprietà indivisa che loca a termine ai propri soci gli alloggi costruiti, con successivo contratto di vendita.
Il canone di locazione va assoggettato ad IVA (10%) e non gode dell’esenzione di cui all’articolo 10, comma 1, punto 8, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto la cooperativa in esame è qualificabile come “impresa costruttrice per la vendita“.
Fonte: www.seac.it