Con Risoluzione 23 giugno 2008, n. 260, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello in merito all’interpretazione dell’art. 21, DPR n. 633/1972, ha chiarito che la società istante può emettere nei confronti dei clienti di una linea di attività gestita con contabilità unificata le relative fatture in formato elettronico per alcune linee di attività e analogico per altre, purché individuate da una distinta serie numerica per ciascuna attività e annotate in un apposito registro sezionale.
L’Amministrazione finanziaria ha, inoltre, precisato che l’impresa interessata all’affidamento ad un soggetto terzo dell’incarico di emettere le fatture (effettuazione delle operazioni di aggregazione dei dati, creazione della fattura elettronica, invio del messaggio con cui si informa il cliente della disponibilità della fattura, formazione dell’archivio informatico e conservazione delle fatture elettroniche emesse) dovrà preventivamente autorizzare e concordare le procedure di trasmissione da adottare con il terzo.
L’autorizzazione alla fatturazione concessa a soggetti terzi, non esime il contribuente dal rispetto della normativa; pertanto eventuali errori o inadempienze non potranno essere in alcun modo opposti all’Amministrazione finanziaria.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale