L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 21 dicembre 2007, n. 73 in cui illustra e fornisce alcuni importanti precisazioni in merito al regime dei contribuenti minimi introdotto dalla Finanziaria 2008; tale regime consente, per i contribuenti che vi rientrano, l’applicazione, ai fini IRPEF e addizionali, di un’imposta sostitutiva nella misura del 20%, la non soggettività ai fini IRAP, l’obbligo di non addebitare l’IVA a titolo di rivalsa e l’impossibilità di detrarre l’IVA assolta sugli acquisti .
Tra i principali chiarimenti riportati nella Circolare n. 73/2007 si segnalano i seguenti:
- i contribuenti che già nel 2007 avevano i requisiti previsti dal nuovo regime, possono rientrarvi di diritto dal 1º gennaio 2008 senza necessità di fare alcuna comunicazione in tal senso (né con il modello AA9, né con la dichiarazione annuale);
- per determinare la misura dei compensi o ricavi non superiore a 30.000 euro per accedere al regime, non si deve tener conto dei ricavi o dei compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore o parametri;
- non possono rientrare in tale regime i soggetti non residenti e chi già fruisce di un regime fiscale di determinazione dell’IVA come agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, D.P.R. n. 633/1972), agenzie di viaggi e turismo, agriturismo, rivendita di beni usati, ecc.
Fonte: www.seac.it
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