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Novità Iva
31 Gennaio 2009

Contratto estimatorio con cliente della Repubblica di San Marino: Risoluzione delle Entrate

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Con Risoluzione 23 gennaio 2009, n. 17, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla corretta interpretazione dell’art. 71, D.P.R. n. 633/72, relativo alle operazioni di cessione effettuate con la Repubblica di San Marino, in presenza di un contratto estimatorio concluso tra l’operatore nazionale ed il cliente sanmarinese.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, in presenza di un contratto in base al quale “una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito“, (contratto estimatorio), il trattamento di non imponibilità ai fini IVA previsto per le cessioni mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio di San Marino, trova applicazione non al momento della consegna o spedizione dei beni, ma “. all’atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni mobili non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione“.

Solo in tale momento si realizzano i presupposti per inquadrare l’operazione come cessione all’esportazione non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/72.

 

Fonte:  www.seac.it

 

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