L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 12 marzo 2007, n. 42, in risposta ad un quesito presentato da una azienda sanitaria in riferimento all’attività di lavoro autonomo prestata occasionalmente dai propri medici dipendenti, ha individuato il regime IVA applicabile per la consulenza medico-legale fornita dal medico all’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale.
Secondo l’Agenzia, le prestazioni sono esenti IVA in quanto, trattandosi di dipendenti, la consulenza si configura come attività professionale del tutto occasionale; diversamente, se il medico svolgesse attività di lavoro autonomo, tali compensi sarebbero attratti nel regime normale a questi applicabile (aliquota IVA ordinaria, 20%).
Fonte: www.seac.it
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