Con Risoluzione 28 febbraio 2008, n. 67, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in materia di conservazione elettronica dei documenti rilevanti ai fini fiscali ad opera di vettori e spedizionieri.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, sebbene non via sia alcun obbligo specifico in tal senso, in quanto il vettore è soggetto terzo all’operazione anch’essi possono ricorrere alla conservazione e trasmissione elettronica delle fatture e dei documenti di trasporto.
In tal caso, dovranno essere rispettate le procedure di memorizzazione, archiviazione e conservazione descritte nella Circolare 6 dicembre 2006, n. 36. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate afferma che anche tali soggetti possano avvalersi di strumenti informatici quali la posta elettronica o altri sistemi di trasmissione delle informazioni per inviare questi documenti al destinatario.
Fonte: www.seac.it
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